Art. 26.

      1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente e ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana il relativo regolamento di attuazione. Con il predetto regolamento sono dettate, in particolare, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali degli informatori scientifici.